Statuto


STATUTO dell’ ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO “ANTIQUA”

DENOMINAZIONE – SEDE – CARATTERE -DURATA
1) DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “ANTIQUA” ai sensi della legge n. 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

2) SEDE:
L’Associazione ANTIQUA ha sede in Frosinone

3) CARATTERE:
L’Associazione ha carattere volontariato e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi nonché all’accettazione del presente Statuto. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali e umanitari.

4) DURATA:
La durata dell’Associazione è illimitata.

5) SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE:
“ANTIQUA” è un’Associazione di volontariato che non ha fini di lucro e che opera attraverso la promozione di eventi culturali e sociali. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai principi di assenza di fine di lucro, di democraticità della struttura e di gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, realizzazione di progetti culturali, socio educativi e di solidarietà sociale, con l’intento di svolgere un ruolo attivo di difesa, tutela e di valorizzazione dei beni artistici e monumentali della città di Frosinone, della storia, della cultura e delle tradizioni popolari della Ciociaria , attraverso:

  • lo studio, la documentazione e la catalogazione dei beni storici, culturali, monumentali, bibliografici, paesaggistici ed etno antropologici e di quant’altro possa aiutare a mantenere vive nella comunità locale e fuori le origini, l’identità e l’immagine della città di Frosinone e della Ciociaria;
  • promuovere studi storici, corsi, conferenze, campi archeologici, seminari e qualsiasi manifestazione ed attività, che possa contribuire a sviluppare e diffondere l’interesse per il patrimonio storico – artistico della città di Frosinone e della Ciociaria;
  • lo studio, la documentazione e la catalogazione delle tradizioni religiose, popolari e civili, degli usi e dei costumi del nostro paese al fine di evitarne l’oblio, la dispersione, nonché l’arbitraria ed immotivata trasformazione e/o innovazione non condivisa dalla comunità ;
  • la divulgazione della storia e delle tradizioni frusinati e ciociare nel mondo della scuola e nella società locale attraverso convegni, congressi, conferenze, dibattiti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa;
  • la vigilanza sullo stato di mantenimento e cura dei beni monumentali ed artistici della città da parte degli enti proprietari e dei soggetti affidatari ed eventuali interventi presso le autorità locali, provinciali, regionali, statali, la soprintendenza ai beni culturali e gli altri enti competenti in materia, in caso di pericolo di degrado, di trafugamento, di danneggiamento od altra circostanza negativa;
  • la elaborazione di piani, progetti ed iniziative per favorire la piena ed integrale fruizioni dei beni sopraelencati da parte della comunità e dei turisti;
  • la organizzazione a livello comunale, regionale, nazionale e sovranazionale di iniziative promozionali ed informative volte alla migliore conoscenza e valorizzazione del patrimonio in questione;
  • la gestione e l’utilizzo per finalità statutarie di beni mobili ed immobili di qualsiasi natura e consistenza di cui l’Associazione avrà la eventuale custodia o affidamento a qualsiasi titolo da parte degli Enti Pubblici o dall’Autorità Ecclesiastica;
  • la promozione di ricerche, di indagini, di consultazioni popolari nelle materie di competenza dell’Associazione;
  • svolgere opera di sensibilizzazione alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ad educatori, insegnanti, operatori sociali e studiosi al fine di mantenere vivo e trasmettere nei giovani l’amore per la città di Frosinone, la sua storia, i suoi beni artistici , il suo patrimonio monumentale e collettivo, le sue tradizioni ed i suoi costumi come irrinunciabili valori del cittadino e della società frusinate;
  • collaborare con Enti Pubblici, altre Associazioni ed Istituzioni, Imprese private e singoli cittadini nella ideazione, promozione e realizzazione di attività che convergano con i fini che persegue l’Associazione;
  • proporsi come momento e luogo d’incontro, di aggregazione, di solidarietà, di condivisione e di dibattito su temi generali e particolari riguardanti i settori culturali, sociali, politici, economici, turistici, religiosi, concorrendo, anche attraverso forme di educazione permanente, alla maturazione, al progresso ed alla crescita umana, morale, sociale ,culturale ed economica della comunità frusinate;
  • svolgere attività socio-culturali per il recupero delle tradizioni popolari, civili e religiose di tutto il territorio della Città di Frosinone mediante concerti, manifestazioni teatrali e letterarie in genere. Organizzazioni di corsi e scuole di formazione e di perfezionamento, attività e manifestazioni folkloriche, rassegne musicali e letterarie, concorsi, convegni, conferenze, seminari, proiezione di film e documentari;
  • iniziative editoriali e giornalistiche, nel rispetto delle normative di cui alla Legge 416/1981: pubblicazione di riviste o bollettini , pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

Per il perseguimento delle sue finalità, l’Associazione si avvarrà anche della collaborazione di studiosi, tecnici e ricercatori esterni;
L’adozione di ogni altra iniziativa che gli organi dell’Associazione riterranno utile e necessaria per la realizzazione delle proprie finalità statutarie.

6) SOCI
6.1) Possono diventare soci ti dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L’Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.
6.2) I soci sono classificati in quattro distinte categorie::
– Associati Fondatori;
– Associati Ordinari;
– Associati Sostenitori;
– Associati Onorari.
6.3) Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione ed alla costituzione del fondo di dotazione iniziale.
6.4) Sono soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e pagano la quota associativa.
6.5) Sono soci Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che paghino una quota sensibilmente superiore a quella prevista per i soci Ordinari.
6.6) Sono soci Onorari coloro che hanno reso e rendono servizi all’Associazione o, per meriti particolari o per ragioni connesse alla loro professionalità, si ritiene possano coprire tale posizione. I soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

7) AMMISSIONE DEI SOCI:
7.1) Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
7.2) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni.
7.3) Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
7.4) Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di accedere ai servizi offerti dall’Associazione, di proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo. La qualità di Socio non è trasmissibile.

8) DOVERI DEI SOCI:
8.1) I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, e le delibere adottate dagli organi sociali. Hanno inoltre l’obbligo di versare le quote associative, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione, e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale e spontaneo. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:
9.1) La qualità di Socio si perde per:

  • morte;
  • dimissioni: gli Associati hanno il diritto di recedere in qualunque momento dal novero dei partecipanti all’Associazione, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo inviata con un preavviso di almeno trenta giorni;
  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa: perdono la qualità di Socio per decadenza gli associati che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal regolamento interno;
  • può essere escluso il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o che danneggi materialmente e/o moralmente l’Associazione, o in caso di sussistenza di altri gravi motivi;
  • l’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato;
  • esclusione: sono passibili di provvedimento di esclusione gli Associati che abbiano agito con grave negligenza nello svolgimento di funzioni loro affidate, o che abbiano tenuto comportamenti che costituiscono violazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni, condotta pregiudizievole per l’immagine dell’associazione, o di delibere degli organi sociali, o comunque contrastanti con le finalità dell’Associazione o che rechino danno all’immagine dell’Associazione.

Possono inoltre perdere la qualità di Socio per esclusione coloro i quali senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di Socio nei casi di morte, dimissioni, o decadenza per mancato pagamento della quota associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione di un Socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
– In ogni caso il socio escluso o recedente non potrà ottenere la restituzione dei contributi versati né avrà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
– In caso di esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo, il socio escluso potrà ricorrere contro il provvedimento di esclusione alla assemblea.
La qualità di Socio deve risultare da apposito Registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

10) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
10.1) Sono organi dell’associazione:
1. l’Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. i Revisori dei conti;
11) ASSEMBLEA
10.1) L’Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente ed ogni altra volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o da almeno un terzo dei Soci effettivi, in regola con i contributi sociali.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante posta elettronica, fax o posta ordinaria, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima a tutti i Soci effettivi all’indirizzo risultante nel Libro dei Soci della Associazione, pubblicata sul sito web dell’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo.L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o in mancanza dal Vice Presidente o da altra persona designata dall’assemblea medesima.
Sono di competenza dell’assemblea:

  • l’approvazione della relazione del consiglio direttivo sull’attività svolta dall’associazione;
  • l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
  • la nomina del Consiglio Direttivo;
  • qualsiasi delibera attinente all’associazione che le venga sottoposto dal consiglio o dal presidente;
  • le modifiche dello statuto;
  • lo scioglimento dell’associazione;

Il Socio effettivo ha diritto ad un voto per ogni delibera di competenza dell’assemblea. Ogni socio effettivo può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio effettivo avente diritto di voto mediante delega scritta. Ogni socio effettivo non può essere portatore di più di 1 (uno) delega. Nell’Assemblea ciascun Associato ha diritto ad un voto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresenta più della metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi degli associati. I libri contenenti l’elenco dei soci, il registro delle entrate e delle uscite e i verbali di assemblea sono custoditi nei locali dell’associazione medesima e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.

12) CONSIGLIO DIRETTIVO
12.1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, non inferiore a cinque e non maggiore di undici, determinato dall’Assemblea che li nomina.
I consiglieri sono scelti tra i soci effettivi e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione, preventivamente autorizzate dal consiglio stesso. I consiglieri cessati prima della naturale scadenza sono sostituiti per cooptazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente per via telematica con avviso contenente l’ordine del giorno comunicato con almeno cinque giorni di anticipo, o in caso di urgenza con due giorni di anticipo. Il Consiglio Direttivo è inoltre convocato dal Presidente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o da persona designata dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera qualunque sia il numero dei consiglieri presenti a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario. Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, l’organizzazione dell’attività sociale, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’associazione per il raggiungimento dei suoi fini.
In particolare il Consiglio Direttivo:

  • elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere;
  • formula il programma di attività e ne cura la realizzazione;
  • determina il preventivo delle spese per l’anno in corso;
  • redige il rendiconto delle attività svolte da sottoporre all’esame dell’assemblea ordinaria;
  • determina le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari;
  • predispone i regolamenti per la gestione dell’associazione;
  • delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione dei soci;
  • cura la tenuta del libro soci e del libro verbali;
  • può nominare, su proposta del presidente, il presidente onorario;
  • tiene un albo dei donatori.

13) PRESIDENTE
13.1) Il Presidente rappresenta l’associazione presso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare l’associazione, in qualunque giudizio.
Il Presidente:

  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il comitato direttivo;
  • cura l’esecuzione delle delibere dei suddetti organi sociali e tiene i rapporti con le autorità e la pubblica amministrazione;
  • firma gli atti occorrenti per l’esplicazione di tutti gli affari deliberati e sorveglia l’andamento amministrativo della associazione;
    cura l’osservanza dello statuto e ne propone le modifiche qualora si renda necessario;
  • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che reputi opportuno, sottoponendolo poi alla ratifica dell’organo competente alla sua prima riunione.

14) VICE PRESIDENTE
14.1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente su sua delega, in caso di assenza o impedimento, esercitandone tutte le funzioni.

15) SEGRETARIO
15.1) Il Segretario nominato svolge funzioni di ordinaria amministrazione dell’Associazione, quali, in via esemplificativa:

  • dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell’Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
  • coordinare ed armonizzare l’operato dei diversi organi dell’Associazione;
  • controllare gli adempimenti ordinari connessi alla vita dell’Associazione;
  • curare i rapporti dell’Associazione con gli uffici pubblici e privati.

16) TESORIERE
16.1) Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo

17) COLLEGIO REVISORI dei CONTI
17.1) Qualora si renda necessario od opportuno, sarà nominato dall’Assemblea un Collegio dei Revisori dei Conti cui è affidato il controllo della gestione amministrativa dell’associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri nominati dall’assemblea anche tra persone non associate. Ad essi spetta il compito:
1. di controllare la gestione contabile dell’associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa;
2. di redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consultivo da presentare all’Assemblea;
3. di vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile. I revisori dei conti partecipano all’assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro. A tali scopi, il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all’anno. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all’Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

18) PATRIMONIO
18.1) Il patrimonio dell’associazione è costituito:
1. da beni immobili e mobili;
2. da azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
3. da donazioni, lasciti o successioni;
18.2) I proventi con i quali provvedere all’attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:
1. quote e contributi degli associati;
2. dai redditi dei beni patrimoniali;
3. dalle erogazioni e dai contributi di persone fisiche, enti ed associazioni, nonché da eventuali raccolte pubbliche di fondi compiute nel rispetto delle norme vigenti;
4. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
5. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
18.3) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

19) BILANCIO ED UTILI
19.1) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quegli Associati che lo richiedano. Inoltre verrà pubblicato sul sito web dell’Associazione e trasmesso per via telematica agli Associati all’indirizzo risultante dal libro degli Associati nonché ai membri del Consiglio dei Revisori dei Conti
19.2) E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

20) SCIOGLIMENTO
20.1) L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
In caso di scioglimento, l’assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell’assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3 – comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione .
In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

21) CONTROVERSIE
21.1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio ove ha sede l’associazione che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

22) ENTI NON PROFIT
22.1) Conformemente a quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive
modifiche, sono previsti i seguenti obblighi e divieti:
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

23) CONVENZIONI
23.1) Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.
23.2) La convenzione è stipulata dal presidente dell’Associazione.
23.3) Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
23.4) Il Consiglio Direttivo disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.
24) DISPOSIZIONE FINALE
24.1) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

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